a cura di Sergio Scialanca
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"Il mobbing è una comunicazione conflittuale
sul posto di lavoro tra colleghi e tra superiori e dipendenti nel quale la
persona attaccata viene posta in una posizione di debolezza e aggredita
direttamente o indirettamente da una o più persone in modo sistematico,
frequente e per lungo periodo, con lo scopo e/o la conseguenza della sua
estromissione dal mondo del lavoro. Questo processo viene percepito dalla
vittima come una discriminazione."
(Associazione contro lo stress psicosociale e il mobbing - Germania, 1993) "Le ingiuste vessazioni o discriminazioni subìte dal lavoratore... individuano la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex Art. 2087 C.C.: L'imprenditore è tenuto a adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". (Dominici-Casarano, 2003) Il danneggiato ha l'onere della prova, deve cioè dimostrare in modo giuridicamente rilevante:
Rilevanza giuridica E' determinata da:
Dolo e Colpa (definizioni dal glossario S.A.I.) Dolo - Si tratta di un comportamento non permesso dalla legge che una persona compie intenzionalmente e volontariamente. Colpa - E' un comportamento caratterizzato da negligenza, imprudenza, scarsa capacità, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Può provocare un'azione non consentita dalla legge e non volontaria che causa un danno ingiusto ad altre persone. I danni Il danno psichico (giuridicamente è un aspetto del danno biologico) è "un'ingiusta turbativa dell'equilibrio psichico [preesistente, anche se già patologico] di un soggetto che gli causa una modificazione menomante della sua salute psichica con alterazione - temporanea o permanente - delle sue funzioni psichiche" e cioè "impedisce ala vittima di attendere - in modo totale o parziale, temporaneo o permanente - alle sue ordinarie occupazioni". (Giannini, 1995). La valutazione del danno psichico tende a stabilire "quanto quel disturbo lede, menomandola, l'integrità psico-fisica, la vita relazionale e la capacità lavorativa di quel soggetto". (Introna, 2000) Il danno patrimoniale (attuale e futuro da lucro cessante), come conseguenza del danno biologico-psichico. Il danno morale consistente in sofferenze fisiche o psichiche transeunti portate dalla lesione. Il danno esistenziale definito come "somma di ripercussioni relazionali di segno negativo" che fa riferimento alla violazione dell'Art. 2 della Costituzione in cui vengono riconosciuti "i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità..." Nesso di causalità Criteri di definizione nella pratica medico-legale (Dominici-Montesarchio, 2003):
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